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 Armi, spade e giurisprudenza
 Armi o non armi , questo è il problema!
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Capt.Skunk
L'imprenditore



441 Posts

Posted - 13 Jun 2007 :  16:03:59  Show Profile  Visit Capt.Skunk's Homepage  Click to see Capt.Skunk's MSN Messenger address  Reply with Quote
Buongiorno a tutti,

dunque molte volte mi è capitato di sentirmi chiedere:"ma scusa queste spade le dovete denunciare? ci va i porto d'armi?", ovviamente tutti i rievocatori alla suddetta domanda rispondono sicuri.. "NO, puoi liberamente portarle in giro perchè senza filo ne punta, ed in più vengono definite riproduzione od al massimo armi improprie!".

Fin qua tuto bene, infatti tutti san dare più o meno questa risposta, ma, visto che sono armi improprie, come sono gestite le armi improprie? se la mia spada non ha il filo ma solo la punta? posso comunque portarmele in macchina o a spasso per il centro? In base a quali leggi o nozioni posso affermare tutto ciò?

Ecco se a me rivolgessero queste osservazioni o domande io già andrei nel pallone ed ho anche sentito molti dare le più impensabili risposte..
Ecco qua dunque il motivo di questo post, cerchiamo di fare un po di chiarezza.

Comincio dando, per chi non ha voglia di leggersi ed interprestarsi le leggi, l'interpretazione finale per quanto riguarda le due grosse categorie di armi da taglio: le fantasy/sceniche e quelle storiche.

Delle armi fantasy/sceniche (non funzionali):

Per le caratterische strutturali (peso maggiorato, impugnature non ergonomiche, scomodità di uso, materiali non idonei ecc..)esse non sono state costruite per il fine di arrecar danno per cui non possono essere annoverate tra le armi, benchè affilate.
Vero invece che esse possono assimilarsi agli oggetti atti ad offendere (cd. armi improprie), soggetti, quanto al porto, alla disciplina di cui all'art. 4 comma secondo L. 110/1975.
Questa interpretazione è stata fatta sulla base di una sentenza Nr. 4631/02 R.G. del TRIBUNALE DI FIRENZE SECONDA SEZIONE PENALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA Firenze 4.11.04.

Delle armi storiche (o comunque funzinali):

Ecco qui la questione diventa delicata, infatti i motivi strutturali non sussistono più.
Quindi per essere brevi, tutte le vostre armi bianche (non da sparo) nel 99% dei casi rientrano nella categoria delle armi improprie non atte ad offendere, quindi potete tranquillamente tenervele a casa; se venite fermati fuori dalla vostra abitazione o cmq in mezzo a della gente (bastan già 5-6 persone) voi DOVETE avere un GIUSTIFICATO MOTIVO per la detenzione delle suddette armi.
Il giustificato motivo può tranquilamente essere il "sto andando ad allenamento / manifestazione storica"; se trovate quello pignolo però potrebbe richiedervi di provarlo.. quindi dovreste esibire tessera della vostra associazione od invito ala manifestazione.. o perdere un sacco di tempo a dimostrargli un a cosa ovvia.
Ovviamente nel caso che le armi siano spuntate e senza filo, solo con punta e senza filo, con un filo MOLTO blando.. bhe quasi nessuno avrà da ridire su qualsiasi motivazione che voi gli darete (evitate però di chiedere se ha visto uno scozzese di nome Mc Cloud..).
Se invece rientrate in quel 1% composto da spade antiche autentiche o peggio spade e soprattutto PUGNALI moderni affilati e appuntiti che solo a guardarli cominciate a sanguinare.. bhe dovrete essere MOOOLTO CONVINCENTI e il motivo dovrà essere GIUSTIFICATO e VALIDO; altrimenti su quello possono farvi storie anche molto pesanti infatti esistono norme che VIETANO in ASSOLUTO il porto di tali oggetti in mezzo alle persone.

Nel prossimo post copierò una più lunga disserzione su tutte le tipologie di armi che possono venire usate in manifestazione, poi altri post con le leggi che (non)regolamentano questo strano settore.

Convinciti che essere felici significa essere liberi e che essere liberi significa essere coraggiosi.

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Edited by - Capt.Skunk on 13 Jun 2007 16:05:54

Capt.Skunk
L'imprenditore



441 Posts

Posted - 13 Jun 2007 :  16:08:49  Show Profile  Visit Capt.Skunk's Homepage  Click to see Capt.Skunk's MSN Messenger address  Reply with Quote
Manifestazioni rievocative con armi

Il problema dell' uso di armi antiche nel corso di manifestazioni storico-rievocative non è di facile soluzione perché, di fronte al silenzio della legge, si sono stratificate nella mente dei burocrati informazioni più vicine alle leggende metropolitane che alla realtà normativa.
Vediamo quindi di analizzare il problema in base al diritto ed al buon senso, visto che essi devono possibilmente concordare.

Gli oggetti che è necessario usare (in senso lato, nel senso di portare, esibire, impiegare in modo dimostrativo, ecc.) in una manifestazione possono essere ricompresi nelle seguenti categorie:

- armi bianche difensive come armature, scudi e cimieri che sono oggetti irrilevanti per il diritto.
- simulacri di armi non idonei ad essere usati per la destinazione dell'arma riprodotta, quali spade e lance di legno, fucili di plastica, archi e balestre non tendibili, mazzafrusti con palle di sostanza leggera, ecc. Anche questi sono oggetti irrilevanti per il diritto, salvo che in rapporto alla norma sul loro porto in manifestazioni pubbliche.
- armi bianche antiche (lance, alabarde, spade, pugnali, mazze ferrate).
- armi bianche riproduzioni di armi antiche.
- armi da fuoco antiche funzionanti.
- armi da fuoco antiche non funzionanti.
- armi da fuoco moderne (ad es. fucili di ordinanza della Iª G.M.)
- riproduzioni moderne di armi da fuoco antiche.
- armi prodotte o modificate per sparare a salve.
- artiglierie ad avancarica.

Le norme di riferimento sono quelle che vietano il porto di certi tipi di armi in modo assoluto (spade, mazze, pugnali, ecc.) oppure solo con licenza (armi antiche e moderne da fuoco, ecc.) oppure che lo consentono ma solo per giustificato motivo (coltelli, archi, balestre, ecc. rientranti nella categoria delle cosiddette armi improprie). Vanno poi tenute presenti le norme che vietano di fare esplosioni pericolose o di sparare in occasioni di riunioni di folla se non a distanza di sicurezza da essa e di portare armi proprie e improprie nelle riunioni pubbliche.

A questo punto occorre richiedere all'interprete della legge un piccolo sforzo intellettivo e rispondere alla domanda "ma se è vietato portare in una manifestazione ogni oggetto che può offendere, dal temperino, al martello, al bastone, come è possibile che purtuttavia vengano organizzate sfilate di persone armate come soldati antichi?"
È evidente che la realtà precede il diritto e che una spiegazione ci deve essere.

La spiegazione sta nel fatto che quando il legislatore ha usato il termine "portare" intendeva usare una parola sintetica per indicare la condotta di chi esce di casa con uno strumento potenzialmente offensivo accettando la possibilità di usarlo a tale scopo; se un tizio si veste come Sandokan con lo yatagan nella fusciacca ed esce sulla pubblica via, può darsi che voglia solo fare lo spiritoso, ma non è escluso che combini dei guai e quindi egli "porta" a tutti gli effetti un'arma.
Ma il figurante che si veste da milite romano e sfila inquadrato nel corso di una manifestazione non "porta" l'arma nel senso sopraddetto perché è esclusa ogni sua intenzione di usarla come arma; egli la trasporta su di sé al fine di esibizione e in una situazione di assoluto controllo da parte delle autorità e neppure si immagine l'ipotesi di usarla ad altri fini.
Inoltre la disposizione è rivolta a vietare agli spettatori di una manifestazione pubblica di avere armi con sé, ma non è certo rivolta a vietare che gli organizzatori della manifestazione abbiano armi; altrimenti non si potrebbero mai tenere le Fiere e mostre di armi ove espositori espongono armi!

Quindi la risposta alla domanda è che in una manifestazione rievocativa si possono portare armi bianche, proprie e improprie e persino le armi bianche per cui vi è il divieto assoluto di porto, perché non si è di fronte ad un porto nel senso voluto dalla legge, ma ad una controllata esibizione in situazioni che escludono ogni impiego lesivo dell'oggetto.

Questa interpretazione un po' sottile, che adatta il diritto alla realtà, è resa necessaria dal sopravvivere di norme anacronistiche che avevano già perduto ogni senso un secolo fa.
L'Italia insiste a sottoporre a controllo di PS le armi bianche solo perché l'ottusità dei burocrati non riesce a superare gli schemi ottocenteschi ed a comprendere che non vi alcuna differenza di pericolosità tra un coltello tipo Rambo o da macellaio ed un pugnale e che sono almeno due secoli che nessun civile viene ucciso con una alabarda in Europa!

Per quanto concerne il porto di armi da fuoco, nessun problema vi è per il porto di simulacri di fucili e pistole o di armi vere rese irreversibilmente inerti o di armi a salve, in quanto trattasi di oggetti irrilevanti per il diritto.

Allo sparo di fucili e pistole a salve non si deve neppure applicare la norma che vieta spari in vicinanza della folla in quanto si tratta di spari per definizione non pericolosi, ma è disposizione che raccomando di osservare comunque per due motivi: perché un incidente è sempre possibile e perché spari improvvisi potrebbero provocare situazioni di panico fra la folla, oltremodo pericolose.

Resta quindi il problema dell'uso in manifestazioni di armi da fuoco efficienti rispetto a cui la legge prescrive che possono essere portate o trasportate solo in forza di una autorizzazione di PS, sia per evitare incidenti, sia per evitare che vengano rubate.

A stretto rigore per portare un fucile, anche se scarico, il portatore dovrebbe essere munito di una licenza di porto di fucile per caccia o per tiro a volo. Non potrebbe portarla in una manifestazione pubblica, ma vale quanto detto sopra circa la nozione di porto.
In casi in cui fosse proprio indispensabile utilizzare queste armi e farle esibire da persone non munite di una licenza di porto, si potrebbe usare l'artificio di renderle provvisoriamente inerti oppure di togliere una parte essenziale; ma è cosa da concordare con la questura locale.

Un problema del tutto particolare è rappresentato dallo sparo a salve di artiglierie, di mortaretti oppure di trombini o pistoni (famosi quelli di Badia Calavena nei monti Lessini, costituiti da un pesantissimo fucile con canna svasata a trombone in cui si spara oltre un etto di polvere da mina ben pressata a martellate!).
Il problema deriva dal fatto che nella legge non è ben chiara la nozione di arma a salve per cui oggetti chiaramente costruiti solo per fare un botto, vengono considerate però armi perché in teoria la loro canna potrebbe essere utilizzata per proiettare corpi solidi.

Quindi l'autorità di PS richiede la denunzia di pistoni e di artiglierie ad avancarica e le considera armi da fuoco vere e proprie. Si ricade quindi nell'ipotesi precedente, se l'oggetto è destinato ad essere portato. Per gli spari vale la regola che essi devono avvenire a distanza di sicurezza dalla folla e con licenza dell'Autorità di PS.


Fonte: Edoardo Mori, magistrato di cassazione

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Edited by - Capt.Skunk on 13 Jun 2007 16:29:04
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Capt.Skunk
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Posted - 13 Jun 2007 :  16:14:35  Show Profile  Visit Capt.Skunk's Homepage  Click to see Capt.Skunk's MSN Messenger address  Reply with Quote
Bene visto che abbiamo citato le leggi... eccovi gli artivoli che maggiormente ci interessano; preavviso che questi sono solo quell che secondo me sono i più esustivi.. benchè di leggi vecchissime.. s parla ancora di regi decreti! vabbò siam in italia!

Estratto dal:
Nr. 4631/02 R.G.
TRIBUNALE DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE PENALE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Maria Pia Savino, ha pronunciato la seguente
Sentenza
[...]
La definizione di armi si ricava dal combinato disposto degli art. 585 c.p., richiamato dall'art. 704 c.p., 30 T.U.L.P.S. e 45 del relativo regolamento, secondo cui per armi si intendono le armi proprie ovvero quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona.
L' art. 45 del regolamento del Testo Unico contiene poi la definizione specifica della armi proprie diverse da quelle da sparo, indicandole come gli strumenti da punta e da taglio la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili.
Quindi, all'interno della categoria delle armi va tenuta presente la distinzione fra le armi da sparo e armi che, pur non essendo da sparo, sono comunque realizzate appositamente per arrecare offesa alla persona e dunque hanno insita tale destinazione naturale.
Dalle anni proprie si differenziano poi le armi c.d. improprie, la cui elencazione, ancorché non tassativa; è contenuta nell'art. 4 comma 2 L. n.110/1975. Sono questi gli oggetti che, pur avendo una diversa, specifica destinazione (come strumenti da lavoro, o di uso domestico, agricolo, scientifico, industriale), possono tuttavia occasionalmente servire, per caratteristiche strutturali, o in riferimento a determinate circostanze di tempo e di luogo, all'offesa alla persona. Ne consegue che è vietato il porto di tali anni improprie fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, ovvero senza la sussistenza di valide ragioni inerenti alla diversa specifica destinazione.
[...]

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Posted - 13 Jun 2007 :  16:20:51  Show Profile  Visit Capt.Skunk's Homepage  Click to see Capt.Skunk's MSN Messenger address  Reply with Quote
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146
Articolo unico. - È approvato l'unito testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, visto, d'ordine nostro, dal Ministro proponente e che avrà esecuzione dal 1° luglio 1931.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
(nel testo aggiornato e vigente al 31 marzo 2003)


Capo IV - Delle armi

30. (art. 29 T.U. 1926). - Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono:
1° le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti.




Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635
" Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza "
(Pubblicato sulla Gazz. Uff. del 26 giugno 1940, n. 149, Suppl. Ord.)


DELLE ARMI COMUNI E DEGLI STRUMENTI ATTI AD OFFENDERE


Art. 44
Sono considerate armi comuni da sparo, ai sensi dell'art. 30 della Legge:
a) tutti i fucili con una o più canne ad anima liscia, comprese le spingarde;
b) i fucili con due canne rigate purché non idonei ad impiegare cartuccia con pallottola totalmente blindata;
c) i fucili con due o tre canne, miste (una liscia e una rigata oppure due canne liscie ed una rigata), purché non idonei ad impiegare cartucce con pallottola totalmente blindata;
d) i fucili ad una sola canna rigata che, pur potendo impiegare cartucce con pallottola parzialmente blindata, abbiano una gittata non superiore ai 500 metri con alzo di mira massimo di metri 300;
e) le rivoltelle o pistole a rotazione, di qualsiasi peso, calibro e dimensione;
f) le pistole automatiche il cui potere di arresto non sia superiore a 25 metri.
Sono pure considerate armi da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala" e quelle ad aria compressa, siano lunghe che corte.

Art. 45
Per gli effetti dell'art. 30 della Legge, sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili.
Non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.






Codice Penale
Libro secondo: DEI DELITTI IN PARTICOLARE
Titolo VIII: DEI DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
Capo I: DEI DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA


Art. 585 Circostanze aggravanti
Nei casi preveduti dagli artt. 582, 583 e 584, la pena e' aumentata da un terzo alla meta', se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 576; ed e' aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 577, ovvero se il fatto e' commesso con armi o con sostanze corrosive.
Agli effetti della legge penale, per "armi" s'intendono:
1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale e' l'offesa alla persona;
2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali e' dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.
Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.

Art. 704 Armi
Agli effetti delle disposizioni precedenti, per "armi" si intendono:
1) quelle indicate nel n. 1 del capoverso dell'articolo 585;
2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti.

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